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		<title><![CDATA[Blog Sicurezza e Salute sul lavoro]]></title>
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		<description><![CDATA[Parliamo delle ultime notizie in materia di sicurezza e salute sul lavoro]]></description>
		<language>IT</language>
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			<title><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro: Movimentazione manuale dei  carichi]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Sicurezza_e_salute_sul_lavoro"><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div class="imTAJustify"><div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b class="imTAJustify">Movimentare dei carichi costituisce un rischio per la salute? E se sì, perché?</b><br></span></div></div><div><b><span class="fs12lh1-5"><br></span></b></div></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5">La movimentazione manuale dei carichi rappresenta un serio rischio per la salute, per tanto è disciplinata per legge al fine di tutelare i lavoratori.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Il Decreto Legislativo 81 del 2008 all'articolo 167 comma 2, in materia di sicurezza sul lavoro, definisce la movimentazione manuale dei carichi, come un'operazione di sollevamento, deposizione, spinta, tiro, spostamento, ma anche trasporto, di un carico, da parte di uno o più, lavoratori.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Ma tutti i lavoratori possono svolgere movimentazione manuale dei carichi? </i></div><div><i class="fs14lh1-5"><br></i></div><div><span class="fs14lh1-5">In proposito, il Titolo VI e l'Allegato XXXIII del Testo Unico, per valutare i fattori di rischio connessi all'attività di movimentazione manuale dei carichi, ci dicono che tutti i lavoratori, che svolgono movimentazione manuale dei carichi, devono avere l'idoneità fisica, in base alla differenza di genere e di età, oltre a dover indossare indumenti e calzature adeguati e ricevere informazione e addestramento specifici, così come è previsto, dalla normativa di riferimento, in materia di sicurezza sul lavoro.</span></div><div><i class="fs14lh1-5"><br></i></div><div><i class="fs14lh1-5">In quali problemi incombono dunque i lavoratori, nel sollevare e/o movimentare dei carichi?</i></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ebbene, le operazioni di movimentazione manuale dei carichi, pari o superiori a 3 Kg possono comportare rischi di lesione dorso lombare causando disturbi e patologie anche gravi e perduranti, soprattutto a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">È chiaro che, il rischio varia, a seconda delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico del lavoratore, oltre all'ambiente in cui si trova. Quindi, se il carico fosse troppo pesante, magari ingombrante o squilibrato, il rischio del lavoratore, nel riportare lesioni aumenta. Per questo motivo, è molto importante effettuare una corretta valutazione del rischio e per altro è anche un obbligo di legge, inserirla nel documento di valutazione dei rischi (DVR).</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">“<i>Una lesione lombo sacrale a cosa è dovuta nello specifico? Qual è la funzione della colonna vertebrale? Perché, il lavoratore, può accusare dolori alla schiena? Quali sono le alterazioni più frequenti? Quando un carico può presentare, un rischio per la schiena? E come possiamo prevenire i disturbi alla schiena? Per esempio, fare un movimento di torsione del tronco, o un movimento brusco, possono presentare rischi per la schiena?</i>”</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Queste sono le domande fondamentali da porsi, per capire quali siano le soluzioni da adottare, per eliminare o nel caso non fosse possibile, ridurre i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi dei lavoratori.</span></div></div><div><br></div><div class="imTALeft"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/MMC_errore_1yqyntga.webp"  title="" alt="" width="400" height="427" /><br></div><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">Movimentazione manuale dei carichi errata</span><br></div><div><br></div><div class="imTALeft"><img class="image-5" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/MMC_ok_wkf4pykv.webp"  title="" alt="" width="400" height="427" /><br></div><div><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5">Movimentazione manuale dei carichi corretta</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><i>Ma perché è così importante preservare la colonna vertebrale?</i><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span><div><span class="fs14lh1-5">La colonna vertebrale ha una funzione di sostegno, per mantenere la posizione del corpo e del compimento dei movimenti. Tuttavia, se non si segue una procedura corretta, del movimento e nel sollevare carichi, la colonna vertebrale, può subire delle lesioni, anche importanti, a carico di ossa, muscoli, tendini, nervi e vasi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">A riguardo è bene tenere presente che un movimento di torsione del tronco, o un movimento brusco, possono presentare rischi per la schiena; pertanto, è bene ruotare l’intero corpo durante una movimentazione manuale dei carichi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Ma quali possono essere queste lesioni?</i></div><div><i class="fs14lh1-5"><br></i></div><div><span class="fs14lh1-5"><img class="image-2" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/colonna01_mmc.webp"  title="" alt="Danno alla colonna vertebrale" width="300" height="382" /></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Per esempio, la lombalgia Lombo Sacrale è causata, generalmente da lesioni alle vertebre L4-L5 e L5-S1, ovvero, la parte più bassa della colonna vertebrale.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le lombalgie di origine lombo-sacrale hanno diversi gradi, con un disturbo, che può essere lieve, fino a diventare molto invalidante e interferire, con la normale attività quotidiana. Un classico esempio è rappresentato dal colpo della strega, che si presenta improvvisamente ed è estremamente doloroso. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">La lombalgia lombo-sacrale è diffusa sia in età adulta che in anzianità ovviamente e colpisce in particolar modo, i soggetti più esposti a carichi o a lavori pesanti. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Quindi attenzione, a far movimentare carichi, a persone anziane perché nel loro caso, i dischi intervertebrali non possono fornire un buon supporto, all'area lombo-sacrale e pertanto può presentarsi un dolore lombo-sacrale anche importante.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">È necessario riflettere, anche sul fatto che i lavoratori sicuramente non tendono a diventare più giovani, ma anzi tendono a invecchiare e nel tempo possono manifestare una degenerazione della spina dorsale e dei dischi intervertebrali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Questo cosa comporta? </i></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Siccome le persone tendono a invecchiare, è normale perdere l'integrità dei dischi intervertebrali gommosi della spina dorsale, a causa delle alterazioni degenerative, che interessano i dischi e le articolazioni posteriori.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Adesso appare chiaro, che il peso sollevato dai lavoratori, non è l'unico fattore di cui tener conto, ma è importante anche, come avvengono i loro movimenti, oltre alla loro età e al sesso.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">A questo punto una domanda sorge spontanea, ovvero “<i>quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito alla MMC dei lavoratori"</i>?</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Al datore di lavoro, è fatto obbligo eliminare o comunque ridurre il rischio al minimo, utilizzando ausili di tipo meccanico di &nbsp;sollevamento, come con i carrelli per esempio. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Un altro aspetto fondamentale, circa la movimentazione manuale dei carichi (MMC), è quella di organizzare l'ambiente di lavoro come spazi e arredi, in modo tale che la movimentazione dei carichi, avvenga in totale sicurezza senza rischiare urti, scivolamenti o magari cadute; ma sono altrettanto importanti, il genere sia maschile che femminile, oltre all'età del lavoratore esposto.</span></div><span class="fs14lh1-5"><br></span><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Come si può facilmente intuire, la movimentazione manuale dei carichi va valutata, <i>ma come</i>?<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Esistono vari metodi, per effettuare la valutazione dei rischi, ma il più usato, è sicuramente quello della National Institute for Occupational Safety and Health (istituto nazionale, per la sicurezza e la salute, nei luoghi di lavoro), o meglio ancora indicato, come NIOSH.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Anche il metodo Snook Ciriello è un metodo molto utilizzato per valutare il rischio, ma quest’ultimo è legato però al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi pesanti.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Questo metodo è capace di determinare un indice numerico di rischio, applicato a diverse caratteristiche del movimento, come la forma del peso, la posizione del baricentro del peso, la dislocazione angolare e la distanza da percorrere.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">E circa i controlli da parte degli Organi di Vigilanza?</i></div><div><i class="fs14lh1-5"><br></i></div><div><span class="fs14lh1-5">La valutazione dei rischi , non è necessaria solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per evitare pesanti sanzioni, infliggibili dagli organi di vigilanza, in caso di sua inosservanza. Infatti, nel caso di un loro controllo, magari nella sfortunata occasione, di un incidente, il datore di lavoro, è tenuto a dare motivazione, delle scelte effettuate, nella valutazione della sicurezza e salute sul lavoro, riguardo ai lavoratori.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Se quanto indicato in questo articolo, si è ben compreso, si è sulla buona strada per una corretta tutela dei lavoratori, in materia di movimentazione manuale dei carichi.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html', null, false)"><img class="image-3" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div class="imTALeft"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 09:33:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto di autore in internet]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Il diritto di autore in internet</b><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">L'articolo 2575 c.c., stabilisce che tutte opere dell'ingegno a carattere creativo pubblicate in internet, costituiscono diritto di autore. A riguardo, il diritto morale, assicura la paternità dell'opera anche a seguito della cessione dei diritti di uso economico a un editore. La tutela del diritto di autore termina con il settantesimo anno dalla morte dell'autore.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La legge 248/2000 punisce il reato di contraffazione e pirateria informatica, dove non è rilevante se sia presente o meno il copyright.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La direttiva europea 790 del 2019 circa il diritto di autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale del parlamento europeo, si applica a tutte le opere e materiali protetti dal diritto di autore. Questa direttiva, stabilisce un equilibrio circa i profitti tra detentore della piattaforma e creatori dei contenuti.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Ci sono 4 eccezioni che escludono i diritti di autore:</span></li><ul><li><span class="fs14lh1-5">1) scopi di ricerca scientifica (art. 3 della direttiva).</span></li><li><span class="fs14lh1-5">2) estrazione di testo e dati sempre che tale diritto non sia espressamente riservato al titolare (art. 4 della direttiva).</span></li></ul></ul></div></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5"><br></span><ul><ul><li><span class="fs14lh1-5">3) attività di didattica digitale transfrontaliera che consente l’utilizzo di opere e materiali solo a scopo didattico, con indicazione della fonte compreso il nome dell'autore salvo sia impossibile reperirlo, ma sotto la responsabilità di un istituto di istruzione (art. 5 della direttiva).</span></li><li><span class="fs14lh1-5">4) quando un istituto di tutela del patrimonio culturale, quale una biblioteca, un museo etc… abbiano lo scopo di salvaguardare un patrimonio (art. 6 della direttiva).</span></li></ul><li><span class="fs14lh1-5">I diritti circa le pubblicazioni di carattere giornalistico, &nbsp;sono tutelati dall’art. 15 della direttiva.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L’art. 17, stabilisce che chi presta servizi di condivisione online di contenuti, deve ottenere &nbsp;una autorizzazione &nbsp;dal titolare &nbsp;dei diritti attraverso una licenza.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Esiste un principio di adeguata e proporzionata remunerazione agli autori delle opere (art. 18).</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La proprietà digitale può essere ereditata e amministrata allo scopo di ricostruire la memoria del defunto garantendone i diritti da esercitare post mortem - ordinanza del tribunale di Milano del 10 febbraio 2021. Tale diritto può essere esercitato salvo previa volontà contraria del defunto.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">•	Il diritto all’oblio In Internet, considerando che i dati permangono indipendentemente dal trascorrere del tempo, ha obbligato la Suprema Corte a cambiarne la definizione. </span><div><span class="fs14lh1-5">•	Dai motori di ricerca, si può richiedere di rimuovere notizie indicizzate, che non sono più adeguate o pertinenti e magari eccessive in rapporto al trascorrere del tempo e questo perché i diritti fondamentali, prevalgono sul guadagno del gestore di ricerca (Tribunale di Roma sentenza 2015 applica per la prima volta i principi approvati dalla Corte di giustizia) art. 17 GDPR 2016/679.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">•	Il diritto all'oblio è considerato anche &nbsp;dal 2013 con la sentenza della Corte di cassazione n. 16111 dove vengono precisati i diritti su cui si fonda il diritto all'oblio dove la notizia deve essere collegata alla realtà attuale e alla concreta utilità.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">•	Differenza tra archivio cartaceo e digitale su internet, è che in quest’ultima non possono ritenersi archiviate le notizie e devono rimanere accessibili illimitatamente (sentenza di cassazione n. 5525 del 2012). Tuttavia se la notizia non è più contestualizzata, l'interessato ha diritto all’aggiornamento.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">•	La recente sentenza n. 1361/2016 della Corte Suprema, oltre a quanto prima descritto, ha previsto che la persistente pubblicazione e diffusione su un giornale online non è una semplice archiviazione storica e diventa dunque una violazione del diritto alla privacy se la notizia in oggetto, non è più di pubblico interesse in correlazione al trascorrere del tempo di almeno 2 anni.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></li></ul><br></div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 16:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Misure di sicurezza in internet ]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div class="imTAJustify"><div><b class="fs14lh1-5">Misure di sicurezza in internet </b></div><div><b class="fs14lh1-5"><br></b></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;</span><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">La commissione europea &nbsp;circa &nbsp;la sicurezza delle reti e sicurezza dell’informazione ha dato una linea guida circa i requisiti che deve avere una rete di sicurezza:</span></li><ul><li><span class="fs14lh1-5">Disponibilità, capacità di rendere sempre disponibili &nbsp;i dati a chi ha titolo per trattarli, oltre a ridurre il rischio di cancellazione o modifica dei dati da parte di chi non è autorizzato a farlo.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Autenticazione, con una autenticazione univoca del soggetto con password (poco sicuri), sistemi biometrici, smartcard.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Integrità con riduzione del rischio di cancellazione o modifica dei dati.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Riservatezza che renda accessibile i dati solo a chi è autorizzato a fruirne.</span></li></ul><li><span class="fs14lh1-5">Tuttavia la tecnologia ha superato le aspettative di legge introducendo il concetto di verificabilità e reattività.</span></li><ul><li><span class="fs14lh1-5">La verificabilità è la capacità del responsabile del sistema informatico di riconoscere e collocare i trattamenti dei dati e accertare le responsabilità di chi lo tratta.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La reattività è la capacità del sistema di rispondere ad atti e fatti che possono essere potenzialmente lesivi e dannosi.</span></li></ul><li><span class="fs14lh1-5">I sistemi di sicurezza sono solo indirettamente sinonimo di garanzia di riservatezza. La riservatezza infatti è garantita dalle norme che stabiliscono il limite del segreto, cosa lo sia e cosa non lo sia.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il titolare del trattamento dei dati, è obbligato ad adottare misure di sicurezza per migliorare il controllo e la custodia dei dati tenendo conto del progresso tecnologico, della natura dei dati e del tipo di trattamento dei dati fatto.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La sicurezza dei dati deve essere concepita sin dalla progettazione (privacy by design) con pseudonimizzazione e deve esserlo per impostazione predefinita (privacy by default) circa i dati necessari per ogni finalità del trattamento, in modo che non siano accessibili a un numero indefinito di persone fisiche, ma siano possibili scelte veicolate dal sistema, riducendo così la possibilità da parte dell'utente di modificare le impostazioni già previste (art. 25 GDPR).</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Un esempio di applicazione dell’articolo 25 GDPR, &nbsp;è la pseudonimizzazione, ovvero una metodologia basata sulla crittografia o cifratura dei dati, per allontanare il dato dalla persona a cui è riferito, mantenendo però il legame alla stessa persona.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La valutazione di impatto privacy (Considerando 71 GDPR) prescrive che il trattamento dei dati deva essere preceduto da un’analisi dei rischi, &nbsp;svolgendo una valutazione di impatto dei dati e una concreta strategia per prevenire le criticità.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L'art. 33 del GDPR prescrive la valutazione di impatto circa il trattamento dei dati automatizzato e profilazione compresa.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L'art. 43 GDPR, circa il trasferimento dei dati al difuori dei confini europei attribuisce il diritto al trattamento dei dati che sono riconosciuti dal GDPR.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L'art. 35 impone la valutazione di impatto da svolgersi prima del trattamento sui dati nei casi di profilazione, trattamento di dati su larga scala (soprattutto se riguardanti le condizioni di salute). Il garante, ha redatto una categoria soggetta alla valutazione di impatto.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">È necessario poi svolgere controlli periodici circa le misure di sicurezza predisposte.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Prevedere una descrizione dei trattamenti e delle finalità del trattamento oltre a fare una valutazione di quanto sia necessario trattare i dati.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Una valutazione di proporzionalità rispetto alla finalità.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Una valutazione dei rischi per la libertà degli interessati comprensiva delle misure da prendere per affrontare i rischi.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Considerando 78 e art. 25 GDPR stabiliscono che il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi &nbsp;con tecnologie di profilazione vale sia per privati che per enti pubblici. </span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il titolare del trattamento, deve tenere dei registri che documentino gli adempimenti e le procedure attinenti a ogni trattamento.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L'art. 32 GDPR dice che le misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. </span></li><li><span class="fs14lh1-5">La violazione delle misure di sicurezza informatica è reato e pertanto chi raccoglie, &nbsp;tratta e conserva &nbsp;informazioni improprie provenienti da un soggetto non consenziente ricade in questa violazione. </span></li><li><span class="fs14lh1-5">Chi conserva informazioni proprie ma per malfunzionamento del sistema informatico di protezione dei dati, li rende disponibili ad altri o peggio ancora, rende di pubblico dominio le informazioni contenute nei dati, viola la garanzia della riservatezza e si configura quindi una violazione delle regole di sicurezza. </span></li></ul><br></div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 16:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Tutela della riservatezza]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Tutela della riservatezza (legislazione europea)</b><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs14lh1-5"><br></span><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">GDPR nasce per evitare la deriva della riservatezza indotta dal progresso tecnologico.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il GDPR ha profondamente modificato il vecchio codice privacy 196/2003.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Abrogazione dell’allegato B del D.lgs. 196/2003, al quale subentra IL GDPR con il principio di responsabilizzazione che attribuisce ai titolari del trattamento dei dati, il compito di assicurare e comprovare il rispetto dei principi &nbsp;applicabili al trattamento dei dati personali (considerando 74 GDPR), quali le misure di sicurezza, analisi del rischio, efficace tutela dei dati, valutazione di impatto privacy.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">(paragrafo 2 art. 5 GDPR) introduce il principio di responsabilizzazione, dove il titolare del trattamento dovendo fare una autovalutazione in relazione al trattamento effettuato, alla tipologia dei dati personali e al rischio che deriva dal trattamento, è competente per il rispetto delle misure di sicurezza e per tanto deve comprovarlo, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica.</span></li></ul></div><div><br></div></div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 16:11:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Libertà di espressione in internet]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Libertà di espressione in internet, tutela di reputazione e onore</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5"><br></b><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">Il diritto alla manifestazione di pensiero per mezzo della stampa e alla libera informazione sono tutelati dall'articolo 21 della costituzione.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Gli articoli 2 e 3 della costituzione, pongono un equilibrio tra la libertà di stampa e i limiti della libertà dell’individuo e quindi della riservatezza.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il diritto all'onore, è la tutela che ha l'individuo del sentimento di se e del proprio valore.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il diritto alla reputazione, è la tutela al sentimento che ha la collettività verso un individuo.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il decoro è una manifestazione esteriore del senso dell'onore.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Onore e reputazione sono nella categoria dei diritti inviolabili previsti dall'articolo 2 della costituzione e la loro lesione fa incorrere nella sanzione prevista dagli articoli 185 c.p. e 2059 c.c. e quella prevista dalla tutela generale agli individui contro gli illeciti civili alla persona.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge. Un esempio specifico è il post offensivo su Facebook che costituisce diffamazione, come previsto dalla sentenza n. 24431/2015 &nbsp;della Corte di cassazione.</span></li></ul><br></div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-1" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 17:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: diritto alla personalità e le nuove tecnologie]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Rapporto tra il diritto alla personalità e le nuove tecnologie</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5"><br></b></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;</span><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">I nuovi media sono i principali invasori della vita privata, perché di fatto, la divulgazione di informazioni entra in conflitto &nbsp;con la diffusione di fatti personali.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Questo si verifica anche per il diminuire delle difficoltà di raccogliere informazioni a livello personale e conseguentemente per l'aumentare delle possibilità di azioni lesive, verso le banche dati.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Questo ha reso necessario interventi tesi a proteggere la riservatezza, il diritto all'identità personale, all'immagine, all'informazione e alla diffusione del pensiero.</span></li></ul></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><div class="imTAJustify"> </div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;</span><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5">La definizione di privacy acquisisce un nuovo significato, aggiungendo il diritto a essere lasciati soli ovvero il diritto all'oblio anche in rete, &nbsp;tutela dei dati e dei mezzi tecnologici di protezione.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Parallelamente anche il diritto all’identità è connesso allo sfruttamento di immagine in contesto tecnologico in ambiente digitale.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il diritto alla personalità, è compreso in una serie di diritti dell’ordinamento italiano all'interno del 1° libro del codice civile:</span></li></ul></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><blockquote></blockquote><ul><ul><li><span class="imTAJustify fs14lh1-5">Integrità fisica art. 5</span></li><li><span class="imTAJustify fs14lh1-5">Il nome art. 6-9</span></li><li><span class="fs14lh1-5">L’immagine &nbsp;art.10</span></li></ul></ul><blockquote></blockquote><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs14lh1-5"><br></span><ul><li><span class="fs14lh1-5">Diritto morale d'autore legge 633 del 1941.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Tutela della reputazione e dell’onore c.p. art. 594 e 595.</span></li><li> <!--[endif]--><span class="fs14lh1-5">Riservatezza d.lgs 196/2003.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Circa il diritto alla personalità, ci sono due teorie di segno opposto una pluralista e una monista:</span></li></ul></div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><div class="imTAJustify"><ul><ul><li><span class="fs14lh1-5">La teoria pluralista (ritenuta contraddittoria e incoerente) riguarda la frantumazione della personalità che per sua natura è unica e indivisibile - cassazione civile sentenza n.6507 del 10.5.2001), vede diritti sull’esistenza della personalità ben differenziati e distinti.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">La teoria monista (Oggi prevalente) vede un unico genere di diritto con molteplici aspetti.</span></li></ul></ul></div> &nbsp;<div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:11:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto all’identità personale]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Il diritto all’identità personale</b></span></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><ul><li>Il diritto all’identità personale come &nbsp;il diritto all’identità digitale, trova fondamento nell’articolo 2 della costituzione ed equivale a &nbsp;&nbsp;l’interesse a essere rappresentati con la propria identità senza che sia alterato il proprio patrimonio ideologico. È importante capire che in questo caso, non è importante ciò che l’individuo pensa di essere, ma ciò che risulta essere alla comunità. Un esempio tipico è il caso Veronesi dove un giornale sosteneva che il medico in questione concordasse sulla bassa nocività delle sigarette light. Tale attribuzione comportava una distorsione dell’immagine di Veronesi che per tutta risposta lo ha citato. La cassazione a differenza dei casi precedenti dove si tutelava solo il nome con l’articolo 7 c.c., si pronunciò in favore di Veronesi per la lesione dell’identità personale.</li></ul><br><ul><li>Il regolamento EIDAS n. 910/2014 fornisce la base normativa a livello comunitario circa l’identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche degli stati membri. In Italia per identificare le persone si usa lo SPID.</li></ul><br></div><div class="imTAJustify"><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 16:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro: Covid19 la normativa]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Sicurezza_e_salute_sul_lavoro"><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Covid-19, cosa dice adesso la normativa?</b></span></div><div><br></div><img class="image-0 fleft" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/large-5044708.webp"  title="" alt="Covid-19" width="100" height="121" /><div class="imTAJustify">Alla manifestazione dell'epidemia del virus Sars-cov2, è emerso il problema relativo all'obbligo o meno di aggiornamento della valutazione dei rischi, la quale come prevede l'articolo 29 comma 3 delle D.lgs n. 81/2008, deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.<div>Questo vale in occasione di modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o ancora magari in seguito a infortuni significativi nel caso i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, con il conseguente aggiornamento delle misure di prevenzione.</div><div><br></div><div>Una valutazione dei rischi rappresenta la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che sono presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestino la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (articolo 2, lettera q; articolo 28).</div><div><br></div><div><i class="fs11lh1-5">Il rischio di contagio da coronavirus deve essere preso in considerazione dal datore di lavoro, aggiornando la valutazione dei rischi già effettuata e il relativo al documento?</i></div><div><br></div><div>Per rispondere a questo quesito, non basta fare leva sul fatto che la legge impone di valutare tutti i rischi, è necessario invece considerare che il legislatore ha chiaramente indicato che deve trattarsi di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui operano i lavoratori, vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale, strumentale, procedurale e di regole che il datore di lavoro ha concepito e messo in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive.</div><div><br></div><div>È evidente che il rischio biologico derivante dal coronavirus, manifestandosi attraverso il contatto tra le persone, ben può insinuarsi nelle organizzazioni produttive in cui sono presenti persone che lavorano. Ma è indubbio che fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come per esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari e ospedalieri, negli altri casi lungi dal tramutarsi in un rischio specifico professionale, si tratta di un rischio generico che non nasce dall'organizzazione messa in campo dal datore di lavoro o che necessariamente si manifesta in tale organizzazione, ma che semmai approfitta dell'organizzazione e del complesso sistema di relazioni personali in cui essa si regge per manifestarsi e diffondersi, provenendo dall'esterno dell'organizzazione medesima e questo è il caso del lavoratore che si contagi in un ambiente esterno dell'azienda e andandovi a lavorare vi introduca il virus.</div><div><br></div><div>La specifica disciplina dell'esposizione ad agenti biologici prevista dal Titolo X del D.lgs. n. 81/2008 articoli 266-286 si riferisce a tutte le attività lavorative, nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici (articolo 66, comma 1):</div><div><br></div><div><ul><li>in quanto il datore di lavoro deliberatamente intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici, derivandone specifici obblighi di comunicazione ex articolo 269, comma 1 odi autorizzazione ex articolo 270, comma 1;</li><li>in quanto pur non avendo la deliberata intenzione di operare con agenti biologici (articolo 271, comma 4), il datore di lavoro organizzi attività lavorative che per la loro modalità di esercizio, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori a tali agenti, come tutte le attività elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLV del D.lgs. n. 81/2008 o attività in cui il rischio biologico sia intimamente connesso all'uso di certi strumenti o a certe modalità della lavorazione (si pensi al rischio tetanico nella attività di falegnameria etc…).</li></ul><br></div><div>Tuttavia, si tratta di ipotesi ben differenti dal caso del coronavirus o se si vuole dei normali virus influenzali, in cui un agente biologico esterno agendo su di un ambito territoriale praticamente sconfinato, si insinui improvvisamente anche in un'organizzazione produttiva, in cui non sono presenti o dedotti agenti biologici.</div><div><br></div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html', null, false)"><img class="image-1" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 09:33:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro: Covid19 questo sconosciuto]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Sicurezza_e_salute_sul_lavoro"><![CDATA[Sicurezza e salute sul lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><b>C<span class="fs14lh1-5">osa è esattamente il covid-19? quanto può essere grave ammalarsi di Covid-19?</span></b></div><div><br></div><img class="image-0 fleft" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/large-5044708.webp"  title="" alt="Covid-19" width="100" height="121" /><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Sono ormai quasi 3 mesi che sono state poste pesanti restrizioni in ambito lavorativo a causa del Covid-19.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><i class="fs14lh1-5">Ma perché? E' davvero così pericoloso?</i></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus, è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019, ma più comunemente è denominato COVID-19.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><i class="fs14lh1-5">Da dove vengono i coronavirus?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">I coronavirus sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi infettano anche l’uomo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi virus, ma anche molte altre specie di animali sono considerate fonti. Per esempio, il Coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Orientale (MERS-CoV) viene trasmesso all’uomo dai cammelli e la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus viene trasmesso all’uomo dallo zibetto.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, per esempio tra familiari o in ambiente sanitario.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Anche il nuovo coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, può essere trasmesso da persona a persona, tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Qual è la modalità di trasmissione del nuovo coronavirus? Come si diffonde (facilmente)?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le attuali evidenze suggeriscono che il Covid-19 si diffonde da persona a persona:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">in modo diretto</span></li><li><span class="fs14lh1-5">in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)</span></li><li><span class="fs14lh1-5">per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet).</span></li><li><br></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5">Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, naso o occhi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Misure preventive sono pertanto quelle di mantenere una distanza fisica di almeno un metro, lavarsi frequentemente le mani e indossare la mascherina.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti) quando starnutiscono, tossiscono o toccano superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani contaminate (non ancora lavate). </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Le persone infette quando possono trasmettere il virus?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone sintomatiche, ma può verificarsi anche poco prima dell’insorgenza della sintomatologia, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati. Le persone che non manifestano mai sintomi possono trasmettere il virus anche se non è ancora chiaro in che misura tale eventualità si verifichi: sono necessari ulteriori studi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione è necessario limitare i contatti con persone COVID-19 positive, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare una mascherina.</span></div></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, insufficienza respiratoria, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">I sintomi più comuni di COVID-19 sono:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">febbre ≥ 37,5°C e brividi</span></div><div><span class="fs14lh1-5">tosse di recente comparsa</span></div><div><span class="fs14lh1-5">difficoltà respiratoria</span></div><div><span class="fs14lh1-5">perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)</span></div><div><span class="fs14lh1-5">naso che cola</span></div><div><span class="fs14lh1-5">mal di gola</span></div><div><span class="fs14lh1-5">diarrea (soprattutto nei bambini).</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Alcune persone sono più a rischio di altre?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Le persone anziane di età superiore ai 70 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><i class="fs14lh1-5">Quando una persona è da ritenersi contagiosa?</i><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni prima della comparsa dei sintomi, ma è probabile che le persone siano più contagiose durante il periodo sintomatico, anche se i sintomi sono lievi e molto aspecifici. Si stima che il periodo infettivo duri 7-12 giorni nei casi moderati e in media fino a due settimane nei casi gravi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Fonte:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Direzione Generale della Prevenzione sanitaria</span><div><span class="fs14lh1-5">in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità</span></div></div></div></div><div><br></div><div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html', null, false)"><img class="image-1" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:33:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto all’immagine]]></title>
			<author><![CDATA[Per. Ind. Walter Spertino]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Privacy"><![CDATA[Privacy]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><b class="fs14lh1-5">Il diritto all’immagine</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">La pubblicazione dell’immagine di una persona, è ammessa dall’articolo 10 del c.c. se non arrechi pregiudizio al decoro e alla persona o dei suoi congiunti.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Il diritto di autore secondo quanto previsto dall’articolo 96 della legge n. &nbsp;633 del 22 aprile 1941, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso del titolare. Allo stesso tempo però, l'articolo 97 della stessa legge, sempre che non vengano lesi onore, reputazione e decoro, stabilisce un’eccezione, nel caso la produzione di immagine sia giustificata da:</span></li><ul><li><span class="fs14lh1-5">Notorietà</span></li><li><span class="fs14lh1-5">dall'ufficio pubblico ricoperto.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Giustizia o polizia</span></li><li><span class="fs14lh1-5">scopi scientifici, didattici o culturali.</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.</span></li></ul><li><span class="fs14lh1-5">Diritto allo sfruttamento della propria notorietà (Right of publicity).</span></li><li><span class="fs14lh1-5">Nel caso si sfrutti l’immagine di qualcuno senza consenso, si presenta un lucro cessate del danneggiato che da diritto a un risarcimento &nbsp;basato sul valore dell'immagine della persona a prima che ne venisse privato basato sulla quotazione di mercato. In caso di mancanza di una quotazione di mercato, &nbsp;decide il giudice.</span></li></ul><br></div><div><div><a href="https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://eaglelinestudiotecnico.it/formazione.html#Privacy', null, false)"><img class="image-0" src="https://eaglelinestudiotecnico.it/images/bottone-serveCorso.webp"  title="" alt="" width="355" height="100" /></a></div></div><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 17:11:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Notizie per Periti Industriali: Ordinanza sugli esami di abilitazione 2018]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Notizie_per_Periti_Industriali"><![CDATA[Notizie per Periti Industriali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Gazzetta Ufficiale l’ordinanza sugli esami di abilitazione 2018</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">25 maggio 2018 Redazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 41 del 25 maggio 2018, l’ordinanza del ministero dell’istruzione, università e ricerca che indica la sessione degli esami di abilitazione alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato. Da oggi e fino al 24 giugno 2018, quindi, sarà possibile presentare la domanda di ammissione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Possono partecipare coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione tecnica e concluso un tirocinio di 18 mesi presso uno studio di un professionista o un’azienda.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Inoltre possono presentare domanda di ammissione all’esame di abilitazione i laureati triennali, quelli quinquennali (vecchio e nuovo ordinamento) nelle classi indicate dall’ordinanza Miur che hanno concluso un tirocinio di 6 mesi svolto, in tutto o in parte, durante il corso di studi universitario.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Ma non solo, perché possono fare domanda per sostenere l’esame di abilitazione tutti coloro che, dopo il diploma d’istruzione tecnica, hanno iniziato il praticantato sia presso un professionista o anche come dipendenti in un’azienda, svolgendo mansioni inerenti alla professione di perito industriale, prima del 14 agosto 2012.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In particolare questi ultimi hanno la possibilità, ancora per qualche anno, di potersi iscrivere con i requisiti maturati in passato, facendosi riconoscere quel periodo di attività ai fini della pratica professionale anche senza la preventiva (ora obbligatoria) iscrizione al registro dei praticanti. Una opportunità da non mancare, perché l’alternativa resta quella di maturare un nuovo periodo di 18 mesi di tirocinio.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 15:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Prevenzione incendi: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Prevenzione_incendi"><![CDATA[Prevenzione incendi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">DM 3 agosto &nbsp;Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">4 settembre 2015</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, Supplemento ordinario n. 51, il DM 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Il decreto, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015, costituisce una regola tecnica orizzontale, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per diverse attività.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Molte attività, infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate. Per tali attività occorre seguire in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida e di indirizzo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In allegato troverete in decreto completo ed i suoi allegati. &nbsp;</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 15:24:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Notizie per Periti Industriali: Modifiche per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni...]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Notizie_per_Periti_Industriali"><![CDATA[Notizie per Periti Industriali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328</span><div><span class="fs14lh1-5">2 ottobre 2014</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Leggi e pubblicazioni0</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1791</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001; Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Emana l seguente regolamento</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Titolo primo</span></div><div><span class="fs14lh1-5">NORME GENERALI</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 1 Ambito di applicazione</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Il presente rego lamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini</span></div><div><span class="fs14lh1-5">o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 2 Istituzione di sezioni negli albi professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 3 Istituzione di settori negli albi professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 4 Norme organizzative general)</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L’elettorato passivo per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Con successivo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 5 Esami di Stato</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d’esame.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 6 Tirocinio</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 7 Valore delle classi di laurea</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 8 Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Titolo secondo DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI Capo I Attività professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 9 Attività professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. L’elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell’attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Capo II Professione di dottore agronomo e dottore forestale</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 10 Sezioni e titoli professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Nell’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">a) agronomo e forestale; b) zoonomo; c) biotecnologico agrario.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agronomo e forestale iunior; b) zoonomo; c) biotecnologo agrario.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">5. L’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni “Sezione A -dottori agronomi e dottori forestali” e “Sezione B -agronomi e forestali iuniores”, “Sezione B -zoonomi”, “Sezione B -biotecnologi agrari”.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 11 Attività professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall’articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell’agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell’ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d)le attività estimative relative alle materie di competenza; e) le attività catastali, topografiche e cartografiche; f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i) le attività di difesa e di recupero dell’ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell’acquacoltura; d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e) la certificazione del benessere animale; f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">g) l’esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; h) le attività di difesa dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all’impiego corretto di biotecnologie; b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l’uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l’impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l’alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all’uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l’uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l’uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 12 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relativa prova</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) Classe 3/S – Architettura del paesaggio; b) Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile; c) Classe 7/S – Biotecnologie agrarie;ù d) Classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; e) Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f) Classe 74/S -Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g) Classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie; h) Classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari; i) Classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche; l) Classe 82/S -Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; m) Classe 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l’accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l’accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 13 Esami di stato per l’iscrizione nella sezione B e relativa prova</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">a) per l’iscrizione al settore agronomo e forestale: 1)Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2)Classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">b) per l’iscrizione al settore zoonomo: 1) Classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c) per l’iscrizione al settore biotecnologico agrario: 1) Classe 1 – Biotecnologie.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie; b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo; c) una prova pratica articolata:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1) per il settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con “Computer Aided Design” (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, in un progetto di massima dell’impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un’azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l’ausilio dello strumento informatico; 4) per il settore biotecnologico agrario in un’analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l’impiego dello strumento informatico;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia</span></div><div><span class="fs14lh1-5">professionale. Inoltre: 1) per il settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell’economia aziendale, dell’estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell’idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell’edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare; 2) per il settore agronomo e forestale -indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell’agricoltura montana, sull’agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull’acquacoltura montana, sull’economia e sull’estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea; 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell’alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell’ispezione degli alimenti di origine animale, dell’igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell’economia zootecnica e della principale</span></div><div><span class="fs14lh1-5">legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea; 4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell’economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 14 Norme finali e transitorie</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Capo III Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 15 Sezioni e titoli professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto; b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale; c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista; d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior; b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">6. L’iscrizione all’albo professionale è accompagnata dalle dizioni: “Sezione A – settore architettura”, “Sezione A – settore pianificazione territoriale”, “Sezione A – settore paesaggistica”, “Sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “Sezione B – settore architettura”, “Sezione B – settore pianificazione”.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 16 Attività professionali</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già</span></div><div><span class="fs14lh1-5">stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”: a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore “architettura”:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">b) per il settore “pianificazione”: 1)le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art . 17 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1)Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”: 1)Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2)Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">c)per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1)Classe 3/S – Architettura del paesaggio; 2) lasse 4/S -Architettura e ingegneria edile; 3) Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”: 1) Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 2) Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">a) per l’iscrizione nel settore “architettura”: 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica; 3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell’architettura; 4)una prova orale consistente nel commento dell’elaborato progettuale e nell’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”: 1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica; 3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”: 1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici e ambientali”: 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione; 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato nell’accesso al settore di provenienza.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Art. 18 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">a) per il settore “architettura”: 1) Classe n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 2) Classe n. 8 – Ingegneria civile e ambientale;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">b) per il settore “pianificazione”: 1) Classe n. 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) Classe n. 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) per il settore “architettura”:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">1) una prova pratica consistente nello sviluppo.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 15:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Notizie per Periti Industriali: Modifiche all’ordinamento professionale dei Periti Industriali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Notizie_per_Periti_Industriali"><![CDATA[Notizie per Periti Industriali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Legge 2 febbraio 1990, n. 17: Modifiche all’ordinamento professionale dei Periti Industriali</span></div><div role="main"><article><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2 settembre 2012</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div></div></article></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">PROMULGA</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">la seguente legge:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 1</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2. L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 2</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">1. Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">reciprocità;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">c) essere di ineccepibile condotta morale;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l’iscrizione è richiesta;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">e) essere in possesso del diploma di perito industriale;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">f) avere conseguito l’abilitazione professionale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">modificazioni.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del secreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">professionali della specializzazione relativa al diploma.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 3</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">1. Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">3. Hanno titolo all’iscrizione nell’albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n.119.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">osservare come legge dello Stato.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Data a Roma, addì 2 febbraio 1990</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">COSSIGA</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">ANDREOTTI, Presidente del</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Consiglio dei Ministri</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Visto, il Guardasigilli: VASSALLI</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 13:05:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Notizie per Periti Industriali: Norme sull’obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://eaglelinestudiotecnico.it/blog/index.php?category=Notizie_per_Periti_Industriali"><![CDATA[Notizie per Periti Industriali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Legge 25 aprile 1938, n. 897 ‚ Norme sull’obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali</span></div><div role="main" style="text-align: start;"><article><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">2 aprile 2012</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Legge 25 aprile 1938, n. 897</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">(in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152)</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 1.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 2.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 3.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le attribuzioni relative alla tenuta degli albi ed alla disciplina degli iscritti, attualmente affidate a giunte, commissioni o comitati a termini degli ordinamenti per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, esercente la professione in materia di economia e commercio, dottore in agraria, perito agrario, geometra e perito industriale sono esercitate direttamente dai direttorii dei sindacati fascisti periferici di categoria, osservate, anche per quanto riguarda le impugnazioni delle decisioni innanzi alle commissioni centrali, le disposizioni degli stessi ordinamenti relative a tali attribuzioni. In confronto dei ragionieri iscritti negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio, le attribuzioni predette sono esercitate dai direttorii dei sindacati fascisti dei dottori in economia e commercio. Qualora i poteri dei direttorii siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 o dell’art. 30, comma secondo, del Regio Decreto 1º luglio 1926, n. 1130, le attribuzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto da quattro membri nominati dal ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione sindacale.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 4.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">In confronto dei membri dei direttorii dei sindacati periferici, il potere disciplinare spetta al direttorio del sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del direttorio del sindacato nazionale alla rispettiva commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della commissione centrale il potere disciplinare è esercitato dalla stessa commissione. I direttorii dei sindacati nazionali e la commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai sindacati periferici. Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei sindacati nazionali è ammesso il ricorso alla commissione centrale, osservate le forme e i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei sindacati periferici; avverso le decisioni della commissione centrale è ammesso il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione del regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali. Qualora i poteri dei direttorii dei sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30, comma secondo, del Regio Decreto 1º luglio 1926, n. 1130, le funzioni disciplinari spettanti ai direttorii medesimi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto da sei membri nominati dal ministero per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 5.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Nel caso preveduto nell’art. 3, ultimo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi menzionate sono esercitate, osservate le norme degli ordinamenti professionali richiamate nello stesso art. 3, dal presidente del tribunale del capoluogo della circoscrizione sindacale fino a quando non sia costituito il comitato di cui al medesimo comma. Nel caso di riconoscimento giuridico di un nuovo sindacato o di revoca del riconoscimento giuridico di un sindacato già esistente saranno emanate, con decreto del ministro per le corporazioni di concerto col ministro per la grazia e giustizia, le norme per la formazione e la tenuta dei relativi albi professionali e per l’esercizio delle funzioni disciplinari.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 6.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">I collegi dei ragionieri e le commissioni per i collegi medesimi sono aboliti e le loro attribuzioni sono deferite ai direttorii dei sindacati periferici di categoria, i quali le esercitano osservate le disposizioni stabilite dal vigente ordinamento della professione di ragioniere. Avverso le decisioni dei direttorii dei sindacati in materia di iscrizione negli albi ed in materia disciplinare è dato ricorso alla commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio, secondo le norme applicabili per i ricorsi avverso le decisioni nelle stesse materie dei direttori dei sindacati dei dottori in economia e commercio. Quando la commissione centrale di cui all’art. 12 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 588, decide sui ricorsi riguardanti esercenti in economia e commercio, sono chiamati a farne parte, quali componenti di designazione sindacale, cinque dottori in economia e commercio iscritti negli albi nominati tra quelli all’uopo designati in numero doppio dal sindacato nazionale fascista dei dottori in economia e commercio. Quando invece la commissione decide sui ricorsi riguardanti i ragionieri, i cinque membri di cui al precedente comma sono sostituiti da altri cinque membri iscritti negli albi dei ragionieri, nominati su designazione in numero doppio del sindacato nazionale fascista dei ragionieri. Nulla è innovato riguardo alla nomina degli altri membri della commissione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 7.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del ministero degli affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesto dal regolamento professionale l’esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 8.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Ferme rimanendo le disposizioni del Regio Decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 963, e del Regio Decreto 1º ottobre 1936, n. 1874, per quanto riguarda la vigilanza del ministero dell’interno sulle professioni sanitarie, la sorveglianza sull’osservanza delle norme riguardanti la formazione, la tenuta degli albi professionali, l’adempimento delle funzioni disciplinari ed in generale l’esercizio delle professioni prevedute dalla presente legge spetta al ministro per la grazia e giustizia ed al ministro per le corporazioni, i quali la esercitano previe reciproche intese.</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 9</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Disposizioni finali e transitorie.</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">La disposizione di cui all’art. 1 avrà effetto dal 1º luglio 1939. La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle giunte, commissioni o comitati menzionati nell’art. 3, è proseguita ai direttorii dei competenti sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, è proseguita dalla commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai collegi nei diritti e obblighi che questi abbiano a tale data.</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Art. 10.</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Disposizioni finali e transitorie.</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le giunte, le commissioni o i comitati menzionati nell’art. 3, che alla data di pubblicazione della presente legge fossero scaduti e non ancora ricostituiti, s’intendono riconfermati in carica fino all’entrata in vigore della legge stessa, qualora il ministro per la grazia e giustizia non ritenga di provvedere alla loro ricostituzione in conformità agli ordinamenti professionali vigenti. In ogni caso le giunte , e le commissioni o i comitati anzidetti, che vengano a scadere posteriormente alla data medesima, rimangono in carica fino alla entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà del ministro per la grazia e giustizia di cui al comma precedente.</span></div><div></div></article></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:04:00 GMT</pubDate>
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