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Notizie per Periti Industriali: Modifiche per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni...

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Notizie per Periti Industriali: Modifiche per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni...

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Pubblicato in Notizie per Periti Industriali · Venerdì 03 Ott 2014
Tags: PeritiIndustriali
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
2 ottobre 2014
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1791
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001; Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana l seguente regolamento
Titolo primo
NORME GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente rego lamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini
o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art. 2 Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3 Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art. 4 Norme organizzative general)
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all’articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L’elettorato passivo per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5 Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d’esame.
Art. 6 Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7 Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art. 8 Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
Titolo secondo DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI Capo I Attività professionali
Art. 9 Attività professionali
1. L’elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell’attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
Capo II Professione di dottore agronomo e dottore forestale
Art. 10 Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale; b) zoonomo; c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agronomo e forestale iunior; b) zoonomo; c) biotecnologo agrario.
5. L’iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni “Sezione A -dottori agronomi e dottori forestali” e “Sezione B -agronomi e forestali iuniores”, “Sezione B -zoonomi”, “Sezione B -biotecnologi agrari”.
Art. 11 Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall’articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell’agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell’ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d)le attività estimative relative alle materie di competenza; e) le attività catastali, topografiche e cartografiche; f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i) le attività di difesa e di recupero dell’ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell’acquacoltura; d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e) la certificazione del benessere animale; f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l’esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; h) le attività di difesa dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all’impiego corretto di biotecnologie; b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l’uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l’impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l’alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all’uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l’uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l’uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
Art. 12 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) Classe 3/S – Architettura del paesaggio; b) Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile; c) Classe 7/S – Biotecnologie agrarie;ù d) Classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; e) Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f) Classe 74/S -Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g) Classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie; h) Classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari; i) Classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche; l) Classe 82/S -Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; m) Classe 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l’accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l’accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.
Art. 13 Esami di stato per l’iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l’iscrizione al settore agronomo e forestale: 1)Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2)Classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) per l’iscrizione al settore zoonomo: 1) Classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c) per l’iscrizione al settore biotecnologico agrario: 1) Classe 1 – Biotecnologie.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie; b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo; c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con “Computer Aided Design” (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 2) per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, in un progetto di massima dell’impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari; 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un’azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l’ausilio dello strumento informatico; 4) per il settore biotecnologico agrario in un’analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l’impiego dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia
professionale. Inoltre: 1) per il settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell’economia aziendale, dell’estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell’idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell’edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare; 2) per il settore agronomo e forestale -indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell’agricoltura montana, sull’agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull’acquacoltura montana, sull’economia e sull’estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea; 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell’agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell’alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell’ispezione degli alimenti di origine animale, dell’igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell’economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea; 4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell’economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art. 14 Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
Capo III Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore
Art. 15 Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto; b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale; c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista; d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior; b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale è accompagnata dalle dizioni: “Sezione A – settore architettura”, “Sezione A – settore pianificazione territoriale”, “Sezione A – settore paesaggistica”, “Sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “Sezione B – settore architettura”, “Sezione B – settore pianificazione”.
Art. 16 Attività professionali
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”: a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore “architettura”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”: 1)le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Art . 17 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l’iscrizione nel settore “architettura”:
1)Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”: 1)Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2)Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
c)per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”:
1)Classe 3/S – Architettura del paesaggio; 2) lasse 4/S -Architettura e ingegneria edile; 3) Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”: 1) Classe 10/S – Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 2) Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per l’iscrizione nel settore “architettura”: 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica; 3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell’architettura; 4)una prova orale consistente nel commento dell’elaborato progettuale e nell’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b) per l’iscrizione nel settore “pianificazione territoriale”: 1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica; 3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
c) per l’iscrizione nel settore “paesaggistica”: 1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
d) per l’iscrizione nel settore “conservazione dei beni architettonici e ambientali”: 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione; 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato nell’accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 18 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore “architettura”: 1) Classe n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 2) Classe n. 8 – Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore “pianificazione”: 1) Classe n. 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) Classe n. 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) per il settore “architettura”:
1) una prova pratica consistente nello sviluppo.


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