Notizie per Periti Industriali: Modifiche all’ordinamento professionale dei Periti Industriali
Legge 2 febbraio 1990, n. 17: Modifiche all’ordinamento professionale dei Periti Industriali
2 settembre 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale.
Art. 2
1. Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non
appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di
reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale.
2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive
modificazioni.
3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del secreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale
abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati
dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all’iscrizione nell’albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n.119.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI