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Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto di autore in internet

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Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto di autore in internet

Studio Tecnico Eagle Line: Corsi Specialistici per la Sicurezza sul Lavoro e Privacy
Pubblicato da Per. Ind. Walter Spertino in Privacy · Giovedì 06 Ott 2022
Il diritto di autore in internet

  • L'articolo 2575 c.c., stabilisce che tutte opere dell'ingegno a carattere creativo pubblicate in internet, costituiscono diritto di autore. A riguardo, il diritto morale, assicura la paternità dell'opera anche a seguito della cessione dei diritti di uso economico a un editore. La tutela del diritto di autore termina con il settantesimo anno dalla morte dell'autore.
  • La legge 248/2000 punisce il reato di contraffazione e pirateria informatica, dove non è rilevante se sia presente o meno il copyright.
  • La direttiva europea 790 del 2019 circa il diritto di autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale del parlamento europeo, si applica a tutte le opere e materiali protetti dal diritto di autore. Questa direttiva, stabilisce un equilibrio circa i profitti tra detentore della piattaforma e creatori dei contenuti.
  • Ci sono 4 eccezioni che escludono i diritti di autore:
    • 1) scopi di ricerca scientifica (art. 3 della direttiva).
    • 2) estrazione di testo e dati sempre che tale diritto non sia espressamente riservato al titolare (art. 4 della direttiva).

    • 3) attività di didattica digitale transfrontaliera che consente l’utilizzo di opere e materiali solo a scopo didattico, con indicazione della fonte compreso il nome dell'autore salvo sia impossibile reperirlo, ma sotto la responsabilità di un istituto di istruzione (art. 5 della direttiva).
    • 4) quando un istituto di tutela del patrimonio culturale, quale una biblioteca, un museo etc… abbiano lo scopo di salvaguardare un patrimonio (art. 6 della direttiva).
  • I diritti circa le pubblicazioni di carattere giornalistico,  sono tutelati dall’art. 15 della direttiva.
  • L’art. 17, stabilisce che chi presta servizi di condivisione online di contenuti, deve ottenere  una autorizzazione  dal titolare  dei diritti attraverso una licenza.
  • Esiste un principio di adeguata e proporzionata remunerazione agli autori delle opere (art. 18).
  • La proprietà digitale può essere ereditata e amministrata allo scopo di ricostruire la memoria del defunto garantendone i diritti da esercitare post mortem - ordinanza del tribunale di Milano del 10 febbraio 2021. Tale diritto può essere esercitato salvo previa volontà contraria del defunto.
  • • Il diritto all’oblio In Internet, considerando che i dati permangono indipendentemente dal trascorrere del tempo, ha obbligato la Suprema Corte a cambiarne la definizione.
    • Dai motori di ricerca, si può richiedere di rimuovere notizie indicizzate, che non sono più adeguate o pertinenti e magari eccessive in rapporto al trascorrere del tempo e questo perché i diritti fondamentali, prevalgono sul guadagno del gestore di ricerca (Tribunale di Roma sentenza 2015 applica per la prima volta i principi approvati dalla Corte di giustizia) art. 17 GDPR 2016/679.
    • Il diritto all'oblio è considerato anche  dal 2013 con la sentenza della Corte di cassazione n. 16111 dove vengono precisati i diritti su cui si fonda il diritto all'oblio dove la notizia deve essere collegata alla realtà attuale e alla concreta utilità.
    • Differenza tra archivio cartaceo e digitale su internet, è che in quest’ultima non possono ritenersi archiviate le notizie e devono rimanere accessibili illimitatamente (sentenza di cassazione n. 5525 del 2012). Tuttavia se la notizia non è più contestualizzata, l'interessato ha diritto all’aggiornamento.
    • La recente sentenza n. 1361/2016 della Corte Suprema, oltre a quanto prima descritto, ha previsto che la persistente pubblicazione e diffusione su un giornale online non è una semplice archiviazione storica e diventa dunque una violazione del diritto alla privacy se la notizia in oggetto, non è più di pubblico interesse in correlazione al trascorrere del tempo di almeno 2 anni.






Per. Ind. Walter Spertino
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