Aggiornamenti in materia di privacy: Il diritto all’immagine
Pubblicato da Per. Ind. Walter Spertino in Privacy · Venerdì 15 Feb 2019
Il diritto all’immagine
- La pubblicazione dell’immagine di una persona, è ammessa dall’articolo 10 del c.c. se non arrechi pregiudizio al decoro e alla persona o dei suoi congiunti.
- Il diritto di autore secondo quanto previsto dall’articolo 96 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso del titolare. Allo stesso tempo però, l'articolo 97 della stessa legge, sempre che non vengano lesi onore, reputazione e decoro, stabilisce un’eccezione, nel caso la produzione di immagine sia giustificata da:
- Notorietà
- dall'ufficio pubblico ricoperto.
- Giustizia o polizia
- scopi scientifici, didattici o culturali.
- Cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
- Diritto allo sfruttamento della propria notorietà (Right of publicity).
- Nel caso si sfrutti l’immagine di qualcuno senza consenso, si presenta un lucro cessate del danneggiato che da diritto a un risarcimento basato sul valore dell'immagine della persona a prima che ne venisse privato basato sulla quotazione di mercato. In caso di mancanza di una quotazione di mercato, decide il giudice.