Appunti e aggiornamenti in materia di privacy: diritto alla personalità e le nuove tecnologie
Pubblicato da Per. Ind. Walter Spertino in Privacy · Martedì 05 Gen 2021
Rapporto tra il diritto alla personalità e le nuove tecnologie
- I nuovi media sono i principali invasori della vita privata, perché di fatto, la divulgazione di informazioni entra in conflitto con la diffusione di fatti personali.
- Questo si verifica anche per il diminuire delle difficoltà di raccogliere informazioni a livello personale e conseguentemente per l'aumentare delle possibilità di azioni lesive, verso le banche dati.
- Questo ha reso necessario interventi tesi a proteggere la riservatezza, il diritto all'identità personale, all'immagine, all'informazione e alla diffusione del pensiero.
- La definizione di privacy acquisisce un nuovo significato, aggiungendo il diritto a essere lasciati soli ovvero il diritto all'oblio anche in rete, tutela dei dati e dei mezzi tecnologici di protezione.
- Parallelamente anche il diritto all’identità è connesso allo sfruttamento di immagine in contesto tecnologico in ambiente digitale.
- Il diritto alla personalità, è compreso in una serie di diritti dell’ordinamento italiano all'interno del 1° libro del codice civile:
- Integrità fisica art. 5
- Il nome art. 6-9
- L’immagine art.10
- Diritto morale d'autore legge 633 del 1941.
- Tutela della reputazione e dell’onore c.p. art. 594 e 595.
- Riservatezza d.lgs 196/2003.
- Circa il diritto alla personalità, ci sono due teorie di segno opposto una pluralista e una monista:
- La teoria pluralista (ritenuta contraddittoria e incoerente) riguarda la frantumazione della personalità che per sua natura è unica e indivisibile - cassazione civile sentenza n.6507 del 10.5.2001), vede diritti sull’esistenza della personalità ben differenziati e distinti.
- La teoria monista (Oggi prevalente) vede un unico genere di diritto con molteplici aspetti.